IMU: Riduzione delle rendite catastali con gli impianti fotovoltaici

La circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le norme previste nella Legge di Stabilità sugli imbullonati, in particolare, per gli impianti fotovoltaici possono essere esclusi dalla stima del valore catastale “elementi funzionali allo specifico processo produttivo” come moduli e inverter.

Grazie a tale previsione normativa, nella rideterminazione della rendita possono essere conseguiti notevoli i risparmi su IMU e TASI, fino al 60-70% in meno dell’attuale imposta, in funzione della tipologia d’impianto e della data di costruzione.

Regran mette a Vostra disposizione il proprio know how al fine di stimare correttamente la nuova rendita ed evitare procedure scorrette e approssimative in vista di eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di procedura conclusa entro il 15/06/2016 la nuova imposta sarà effettiva già da quest’anno.

Potete contattarci inviando un email a info@regran.it.

Per valutare l’obbligo di accatastamento di un impianto fotovoltaico, si fa presente, citando direttamente la circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate del 19/12/2013, che è “necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare a cui risulta integrato, allorquando l’impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale. In tal senso, erano state fornite istruzioni con circolare n. 10/T del 4 agosto 2005, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici.

In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

  • la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
  • la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
  • per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale
3
mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m , in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

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